Uscita minori di 14 anni dai locali scolastici

Uscita minori di 14 anni dai locali scolastici

Si informa che a seguito delle disposizioni del MIUR, con riferimento all’art. 19-bis del Decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017, si prevede che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che l’“autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli Enti locali, gestori del servizio di trasporto scolastico, relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso la norma prevede che l’autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività didattiche”.

Si ricorda che le autorizzazioni rilasciate all’istituzione scolastica hanno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

Si allega il modello di liberatoria, che dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Istituto entro l’8 gennaio 2018. In assenza di consegna della liberatoria, a partire dall’8 gennaio 2018 gli alunni non autorizzati potranno lasciare l’edificio scolastico esclusivamente con consegna a un genitore/tutore o delegato.

Autorizzazione uscita minore